DISCIPLINA IGIENICA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA
BIRRA
TITOLO I
DEFINIZIONE
Art.1 (Così sostituito da D.P.R. 30.6.98 n. 272)
La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla
fermentazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di
saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche
torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato
con luppolo o suoi derivati o con entrambi.
La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una
fermentazione lattica.
Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di
malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti dal Decr.
MINISAN 27.2.96, n. 209.
Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri
cereali, anche rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonché con
materie prime amidacee e zuccherine nella misura massima del 40%
calcolato sull'estratto secco del mosto.
Art. 2 (Così sostituito da D.P.R. 30.6.98 n. 272)
La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado
Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico
volumico non superiore a 1,2%.
La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al
prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con
titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a
3,5%.
La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato
superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%;
tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado Plato
non è inferiore a 12,5 e "birra doppio malto" se il grado Plato non è
inferiore a 14,5.
Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o
altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di
vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante.
TITOLO II
REQUISITI DELLE MATERIE PRIME DELLA BIRRA
Art. 3
È vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime
avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e
quantità possono essere nocive. È altresì vietato detenere le materie
prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle
fabbriche di produzione della birra.
Art. 4 (Così sostituito da D.P.R. 30.6.98 n. 272)
È vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua
preparazione alcoli sostanze schiumogene.
Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi
meccanici o sostanze innocue.
Il Ministro della sanità, sentiti i Ministri per le politiche
agricole, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati
negli artt. 1 e 2.
Art. 5
I prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande
fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con
denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che
facciano riferimento alla parola "birra".
Art. 6 (Così sostituito da L.17.4.89, n.141)
La birra non deve essere affetta da malattie anche incipienti e non
deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive.
Art. 7 (Così sostituito da L. 17.4.89, n.141)
Le caratteristiche analitiche e gli altri requisiti dei diversi tipi
di birra, anche in relazione a quanto stabilito dall'art. 6, saranno
stabiliti con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
TITOLO III
PRODUZIONE E LOCALI
Art. 8
L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il
lavaggio dei recipienti e degli attrezzi deve essere potabile e tale
requisito deve essere accertato dall'Autorità sanitaria anche mediante
periodici controlli analitici.
I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile
debbono essere costruiti e mantenuti in modo da garantire l'acqua da
ogni possibile causa di inquinamento.
Art. 9
I locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra o
al solo imbottigliamento debbono avere adatte condizioni di struttura
muraria e di ubicazione, debbono essere bene aerati ed illuminati ed
avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi
della materia da lavorare, secondo le modalità che saranno stabilite dal
regolamento, e a tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in
vigore, compresi quelli in materia d'igiene del lavoro.
TITOLO IV
APPARECCHI ED IMPIANTI
Art. 10
I recipienti, le tubazioni, gli anelli di guarnizione per assicurare
i giunti e le chiusure delle bottiglie ed in genere ogni dispositivo,
con cui la birra viene a contatto, non debbono cedere piombo, arsenico,
antimonio, zinco né altri metalli nocivi ad una soluzione acquosa di
acido acetico all'uno per cento che vi rimanga a contatto per 24 ore
alla temperatura di 20°.
Qualora tali recipienti, tubazioni, anelli di guarnizione e simili
siano costruiti o rivestiti con materiale plastico o resine sintetiche
il plastificante usato deve essere privo di potere tossico ed il
materiale impiegato deve soddisfare ai requisiti del comma
precedente.
I fusti destinati alla conservazione della birra trattati con pece
per birra a base di colofonia, paraffina ed altre cere vegetali non
debbono cedere alcuna sostanza derivante da queste dopo 24 ore di
contatto con soluzione di alcool al 4 per cento.
I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero,
debbono portare sulla faccia che viene a contatto diretto con la birra
uno strato di materiale idoneo e rispondente ai requisiti di cui al
primo comma.
(Comma abrogato dall'art. 5 L.17.4.89, n.141).
Art.11 (Così sostituito da L. 16.7.74, n. 329)
Per le operazioni di travaso nelle fabbriche e per il sollevamento
della birra dai fusti, negli apparecchi a pressione presso i pubblici
esercizi, debbono essere impiegate anidride carbonica avente i requisiti
di purezza stabiliti dal D.M. 31.3.65 pubblicato nel S.O. alla G.U.
n.101 del 22 aprile 1965, e successive modificazioni o integrazioni, o
aria filtrata che comunque non deve contenere sostanze nocive.
Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato, può consentire l'impiego
di altri gas inerti stabilendone, del pari, i requisiti di purezza.
I tubi di raccordo impiegati nei predetti apparecchi a pressione
devono essere corrispondenti, dal punto di vista igienico-sanitario,
alle vigenti disposizioni ed il loro uso deve essere limitato allo
stretto necessario.
(Comma modificato dall'art. 6 L. 17.4.89, n.141).
Art.12 (Così sostituito da L.16.7.74, n. 329)
Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita
debbono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili, il
contenuto, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la
sede dello stabilimento di produzione.
(Comma abrogato da L. 17.4.89, n. 141, art. 7)
Le bottiglie e gli altri recipienti, destinati al consumo diretto,
debbono avere i seguenti contenuti: centilitri 20, centilitri 33,
centilitri 50, centilitri 66.
È consentita, per la birra confezionata in scatole metalliche, la
capacità di centilitri 34.
Fanno eccezione i fusti per i quali non è prevista alcuna capacità
obbligatoria e sui quali deve comunque essere apposta una indicazione
atta ad identificare l'impresa produttrice.
È consentita una tolleranza di: 1 centilitro per le bottiglie e gli
altri recipienti con contenuto nominale di 20 centilitri; 1, 5
centilitri per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto
nominale di 33 o 34 centilitri; 2 centilitri per le bottiglie e gli
altri recipienti con contenuto nominale di 50 centilitri; 2,5 centilitri
per le bottiglie e gli altri recipienti con contenuto nominale di 66
centilitri.
Le bottiglie e gli altri recipienti con le indicazioni dei primi due
commi del presente articolo e dell'ultimo comma dell'art. 2 non possono
essere usati in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla
birra.
La birra in bottiglie o in barattoli deve essere prelevata per la
mescita dalle confezioni originali, chiuse ermeticamente nello
stabilimento di produzione o di imbottigliamento, da dissuggellare in
presenza del consumatore.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, possono
essere modificate, in attuazione di disposizioni comunitarie, le norme
del presente articolo. (l'ultimo comma è stato successivamente aggiunto
dall'art. 7 L.17.4.89, n.141)
Art.13 (Così sostituito da L.16.7.74, n. 329)
Le bottiglie prima del riempimento debbono essere sottoposte a
trattamenti idonei a garantirne l'accurata pulizia; dopo l'impiego di
sostanze detergenti o microbicide consentite e prima della loro
riutilizzazione le bottiglie debbono essere lavate con acqua potabile
per assicurare l'eliminazione dei residui delle soluzioni utilizzate.
Il lavaggio e tutte le operazioni inerenti al riempimento debbono
essere attuati con mezzi automatici collegati meccanicamente e di
potenzialità correlate al fine di garantire l'igienicità della
produzione.
Art.14 (Così sostituito da L. 16.7.74, n. 329)
Gli apparecchi e gli impianti per la produzione e l'imbottigliamento
della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere
alle esigenze igieniche e sanitarie previste dalle vigenti disposizioni
e da quelle che verranno fissate dal regolamento.
TITOLO V
PERSONALE
Art.15 (Così sostituito da L.16.7.74, n. 329)
Al personale addetto alla lavorazione, all'imbottigliamento ed alla
vendita della birra si applica quanto previsto dall'art.14 della L.
30.4.62, n. 283, e successive modificazioni, nonché le relative
disposizioni previste dal regolamento di esecuzione della legge stessa.
TITOLO VI
AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
Artt.16,17 e 18 (abrogati da L.17.4.89, n.141)
TITOLO VII
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE
Art. 19 (Così modificato dall'art. 7 L. 329/74, da D.L. 3.7.76,
n. 454 e dall'art. 25, L. 19.2.92, n. 489)
La birra importata da paesi extracomunitari deve corrispondere alle
caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge.
Tali caratteristiche e requisiti possono venire comprovati con
appositi certificati rilasciati da istituti od organismi statali
preposti dallo Stato esportatore e riconosciuti idonei ed abilitati
all'uopo dal Ministero della sanità di concerto con il Ministero delle
finanze, sentito il Ministero degli affari esteri.
È fatta, comunque, salva la facoltà di sottoporre la birra in
importazione a controlli analitici ogni qualvolta questi si rendano
necessari.
Inoltre anche i relativi recipienti e bottiglie debbono corrispondere
alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge e
debbono recare in lingua italiana le indicazioni prescritte dagli artt.
2 e 12 della stessa legge.
La birra di provenienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare,
a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale
dell'imbottigliatore, nonché la sede dello stabilimento imbottigliatore
con la seguente dizione: "impresa imbottigliatrice...".
Art. 20 (Abrogato da D.L. 3.7.76, n. 454)
Art. 21
Con la procedura di cui all'art. 7 può essere autorizzata la
produzione di birra avente particolari caratteristiche, purché a cura
del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto
all'esportazione.
TITOLO VIII
DEPOSITO PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO LOCALI DI MESCITA E
RIVENDITE
Art. 22
Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio
all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco competente per territorio.
Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono, per
quanto applicabili, le norme contenute nel titolo terzo della presente
legge. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo
dell'ufficiale sanitario locale.
Art. 23
In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino
all'apparecchio di spillatura un cartello indicante il nome dell'impresa
produttrice o la sua ragione sociale.
Tali indicazioni debbono essere riportate direttamente sull'impianto
di spillatura in maniera ben visibile al consumatore. (Comma aggiunto
dall'art. 8 L.16.7.74, n. 329).
TITOLO IX
VIGILANZA E SANZIONI
Art. 24
La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e
del regolamento è affidata al Ministero della sanità, alle Regioni, alle
autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia
giudiziaria, agli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi
del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici
dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro
e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza.
(Comma così sostituito dall'art. 9 L.16.7.74, n. 329).
A tal fine le Autorità preposte possono procedere direttamente o a
mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei
locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con
le modalità previste dal regolamento.
Art. 25
Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che
hanno proceduto al prelevamento:
1. dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;
2. dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per la repressione
delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
3. dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.
La revisione dell'analisi è eseguita:
a) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai
Laboratori provinciali d'igiene e profilassi e dalle Stazioni
chimico-agrarie;
b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per le
analisi effettuate dai Laboratori dipendenti dal Ministero
dell'agricoltura e delle foreste;
c) dal Laboratorio chimico centrale delle dogane per le analisi fatte
dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.
Le analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati
entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione
dell'esito dell'analisi.
Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorità che ha
disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito
provvisorio, effettuato presso la locale Sezione di tesoreria
provinciale, per l'importo di lire 1.100.000 (ultimo aggiornamento Decr.
MINISAN 1.6.98 in G.U. 163, 15.7.98) per ogni campione di cui si
richiede l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanità o al
Laboratorio chimico centrale delle dogane o alla Stazione
chimico-agraria sperimentale di Roma. Tale somma è rimborsata nel caso
che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.
La somma stessa è invece versata ad apposito capitolo di bilancio
dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole
all'interessato.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 26
Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione
entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla
revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non
corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche
stabilite dalla presente legge, l'Autorità che ha disposto il
prelevamento trasmette rapporto all'Autorità giudiziaria corredato da
tutti gli atti relativi.
Art. 27
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed
imbottiglia o importa o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti
in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai requisiti
prescritti dalla presente legge è punito con l'ammenda da lire 150.000 a
lire 3.000.000.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed
imbottiglia o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in
commercio birra preparata con materie prime avariate o guaste o
contenenti sostanze comunque nocive per la pubblica salute è punito con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 300.000 a lire
9.000.000.
Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia birra senza
l'autorizzazione di cui al titolo \/I della presente legge è punito con
l'ammenda da lire 150.000 a lire 3.000.000.
Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi
d'impianti ed apparecchi non rispondenti ai requisiti prescritti dalla
presente legge e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire 150.000
a lire 4.500.000.
Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal
regolamento è punita con l'ammenda da lire 150.000 a lire 1.500.000,
salvo che il fatto costituisca più grave reato.
Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse di concessione
governativa stabilite dagli artt. 17 e 20 della presente legge s'incorre
nelle sanzioni previste dall'art. 10 del testo unico, approvato con
D.P.R. 20.3.53, n. 112, sostituito dall'art. 4 della L. 10.12.54, n.
1164.
Art. 28
Il medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al
precedente articolo, può ordinare la chiusura temporanea fino a sei
mesi, e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura
definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.
Del provvedimento deve dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre
all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero
periodo di chiusura con l'indicazione del motivo del provvedimento.
Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso il ricorso
al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.
Art. 29
Le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 non si applicano al
commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo birra in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso
sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti
segni di alterazione.
Art. 30
Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma dell'art. 17
della presente legge, è ammesso ricorso al Ministero della sanità entro
trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
TITOLO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31
..omissis..
Contiene disposizioni superate da normative susseguenti
Art. 32
..omissis..
~
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sarà emanato il regolamento di esecuzione.
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