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Alcol e Bevande alcoliche

I prodotti sottoposti ad accisa sono la birra, il vino (tassato con aliquota pari a zero), le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l’alcole etilico. Sono in ogni caso esenti da accisa il vino, le bevande fermentate e la birra prodotte da un privato e consumate dallo stesso produttore, dai suoi familiari a condizione che non formino oggetto di alcuna attività di vendita (CGCE C-482/98, in Racc. 2000, 10861, in relazione all’esenzione da accisa in virtù del metodo di denaturazione; CGCE C-166/98, in Racc. 1999, 3791, in relazione alla facoltà per gli Stati membri di diversificare la tassazione del vino e della birra).

La tassazione colpisce il consumo di bevande alcoliche: ciò emerge dall’esenzione dei prodotti denaturati, o impiegati per produrre aceto, medicinali, prodotti finali non contenenti alcole, o alimentari e bevande analcoliche che non ne contengono oltre una certa soglia, nonché dal diritto al rimborso dell’imposta sui prodotti ritirati dal commercio perché non più idonei al consumo umano. La produzione dei prodotti alcolici va fatta in impianti gestiti in regime di deposito fiscale, salva la possibilità di autorizzarne l’effettuazione altrove, purché con prodotti ad imposta assolta. Il regime di deposito fiscale è consentito per una serie di altri impianti (stabilimenti, opifici, magazzini, ecc.). Per gli impianti di trasformazione, condizionamento e deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa è prescritta la denuncia all’ufficio tecnico di finanza; gli esercenti sono muniti di licenza fiscale e devono contabilizzare i prodotti in apposito registro di carico e scarico. Regole speciali sono previste per l’accertamento dei vari prodotti (ad esempio, per l’alcole, si utilizzano appositi misuratori o si tiene conto della produttività).

Dalla Relazione annuale sul controllo dell’applicazione del diritto comunitario (2001) risulta che in tale settore ci sono state numerose denunce alla Commissione molte delle quali riguardano il Regno Unito che applica sanzioni nei confronti dei viaggiatori che provengono da altri Stati membri e che hanno acquistato per uso personale bevande alcoliche. Tali sanzioni risultano incompatibili con le disposizioni della Direttiva 92/12/CE, relativa al regime dei prodotti soggetti ad accise. In tale contesto si segnala altresì l’avvio di una procedura contro la Svezia che, in violazione dell’art. 90.2 del Trattato, tassa in modo differenziato il vino e la birra, tale sistema porta a proteggere un prodotto nazionale (la birra) rispetto ad analoghi prodotti provenienti da altri Stati membri (il vino), creando delle situazioni discriminatorie che danneggiano il funzionamento del mercato.

E’ stata intentata un’azione dinanzi alla Corte di Giustizia contro il regime agevolativo che la Grecia applica all’ouzo (CGCE C-475/2001).

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