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Birra - Riferimenti di Legge
Legge 16.8.1962 n° 1354; Legge 16.7.1974 n° 329; Legge 3.7.1976 n° 454; Legge 17.4.1989 n° 141; D.M. 1.7.1994 n° 519; D.M. 19.11.1996 n° 682; D.P.R. 30.06.1998 n. 272;D.M. 26.02.1996;D.M. 30.06.1998 n.250; N.B. La normativa grassettata costituisce la legge-guida della materia.
La denominazione "birra" è riservata al prodotto ottenuto dalla fermetazione alcolica con ceppi di saccharomyces carlsbergensis o di saccharomyces cerevisiae di un mosto preparato con malto, anche torrefatto, di orzo o di frumento o di loro miscele ed acqua, amaricato con luppolo o suoi derivati o con entrambi (art.1 c.1 D.M. 30.06.1998 n.272)
La fermentazione alcolica del mosto può essere integrata con una fermentazione lattica. Nella produzione della birra è consentito l'impiego di estratti di malto torrefatto e degli additivi alimentari consentiti. Il malto di orzo o di frumento può essere sostituito con altri cereali, anche
rotti o macinati o sotto forma di fiocchi, nonchè con materie prime amidacee e
zuccherine nella misura massima del 40% calcolato sull'estratto secco del mosto
( art. 1 c. 2, 3 e 4 D.M. 30.06.1998). Il D.M. 1.7.1994 n° 519 regola l'impiego
dell'acido tannico nella produzione della birra. Il D.M. 19.11.1996 n° 682 regola l'impiego di enzimi amilolitici e betaglucanasici nella fabbricazione della birra.
Chiunque intende impiantare uno stabilimento di produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento deve chiedere l'autorizzazione al Prefetto presentando la domanda al sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede lo stabilimento (Legge 16.8.1962, art. 16 - lo stesso articolo indica le modalità di domanda e la documentazione da corredare - si veda anche l'art. 17 e per ulteriori informazioni inerenti agli impianti di produzione ed al personale si vedano gli artt. 9, 14 come sostituito dall'art. 5 della Legge 16.7.1974, e 15 come sostituito dall'art. 6 della Legge 16.7.1974). Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco competente per territorio (Legge 16.8.1962, art. 22).
Sull'etichetta o sul recipiente nel quale la birra è posta in vendita devono essere indicati, a caratteri leggibili ed indelebili: a) il contenuto; Sulla parte piana del tappo o sulla chiusura, a caratteri leggibili ed indelebili, di altezza e larghezza non inferiore a 2 millimetri, dev'essere riportato il marchio che valga ad identificare l'azienda o il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento di produzione (integrazione dell'art. 12 della Legge 16.8.1962 con l'art. 10 della Legge 16.7.1974).
Le bottiglie e gli altri
recipienti, destinati al consumo diretto, devono avere solo i seguenti
contenuti: Per la pulitura delle bottiglie prima del riempimento si veda l'art. 13 della Legge 16.8.1962 come sostituito dall'art. 4 della Legge 16.7.1974.
E' vietato aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcoli sostanze schiumogene. Per la chiarificazione della birra sono impiegati soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue. Il Ministro della Sanità, sentiti i Ministri per le poliche agricole, dell'industria, del commercio dell'artigianato e delle finanze, può autorizzare l'impiego di altri ingredienti non contemplati nella legge.
Nella Birra Tradizionale Tedesca "Bier nach deutschen Reinheitsgebot gebraut" può essere mantenuto il divieto di usare additivi (26.02.1996 n. 209).
La denominazione "birra analcolica" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 3 e non superiore a 8 e con titolo alcolometrico volumico non superiore a 1,2%. La denominazione "birra leggera" o "birra light" è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 5 e non superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 1,2% e non superiore a 3,5%. La denominazione "birra" è riservata al prodotto con grado Plato superiore a 10,5 e con titolo alcolometrico volumico superiore a 3,5%; tale prodotto può essere denominato "birra speciale" se il grado di Plato non è inferiore a 12,5 e birra doppio malto se il grado di Plato non è inferiore a 14.5. Quando alla birra sono aggiunti frutta, succhi di frutta, aromi, o altri ingredienti alimentari caratterizzanti, la denominazione di vendita è completata con il nome della sostanza caratterizzante (art. 2 D.P.R. 30.06.98 n.272). L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio
dei recipienti e degli attrezzi dev'essere potabile. In ogni locale in cui si mesce la birra dev'essere posto, direttamente sull'impianto di spillatura e in maniera ben visibile al consumatore, un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale (integrazione dell'art. 23 della Legge 16.8.1962 con l'art. 8 della Legge 16.7.1974).
La birra importata deve corrispondere alle caratteristiche ed ai
requisiti stabiliti dalla Legge 16.8.1962; i recipienti e le bottiglie devono
essere conformi a quanto da essa stabilito e recare in lingua italiana le
indicazioni prescritte dai suoi articoli 2 e 12. La birra di provenienza estera, ma imbottigliata in Italia, deve recare a mezzo di etichetta o sul recipiente, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonché la sede dello stabilimento imbottigliatore con la dicitura "impresa imbottigliatrice ..." (Legge 16.8.1962, art. 19).
Può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purché a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto all'esportazione (Legge 16.8.1962, art. 21).
La vigilanza per
l'applicazione delle norme della Legge 16.8.1962 è affidata al Ministero della
Sanità, alle regioni, alle autorità sanitarie provinciali e comunali, agli
organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per le repressioni
delle frodi del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, e agli organi
periferici dei Ministeri delle Finanze, dell'Industria e del Lavoro, del
Commercio e della Previdenza Sociale, ciascuno per la parte di propria
competenza (Legge 16.8.1962, art. 24 come sostituito dall'art. 9 della Legge
16.7.1974). 1) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi; La revisione delle analisi è eseguita.
a) dall'Istituto Superiore di Sanità per le analisi fatte dai Laboratori Le analisi di revisione devono essere richieste dagli interessati entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito delle analisi e la domanda dev'essere diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento (Legge 16.8.1962, art. 25). L'Autorità sanitaria, indipendentemente dalle sanzioni economiche (indicate
nell'art. 27 della Legge 16.8.1962), può ordinare la chiusura temporanea fino a
6 mesi, e nei casi di recidiva o di maggior gravità, anche la chiusura
definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. |
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