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Commercio: Dop e Igp, l’Ue ora è in regola, Birra DOP e IGP L’Europa è ormai completamente in linea con le regole della Wto sulle Denominazione d'origine (Dop), le Indicazioni geografiche protette (Igp) e sulle Specialità tradizionali garantite (Stg), come chiedeva di attuare, entro lunedì scorso, l'Organizzazione per il commercio mondiale. La recente riforma su Dop, Igp e Stg, varata ufficialmente dall'Ue venerdì scorso, dà infatti la possibilità a un Paese terzo di trasmettere alla Commissione europea domande di registrazione per il riconoscimento nell'Ue di una propria denominazione alimentare o di opporsi con precise motivazioni alla registrazione di una europea. Ora inoltre, i partner extra-Ue interessati possono trovare su Internet degli esempi di formulari, se desiderano profittare di questo loro nuovo diritto. Nei nuovi regolamenti europei (il 509 e il 510 del 2006) è abolito il principio di reciprocità che riguarda i prodotti provenienti dai Paesi terzi. In base alle vecchie regole Ue del 1992, infatti, un Paese terzo poteva chiedere la registrazione di un proprio prodotto alimentare alla Ue, a condizione che fosse disposto ad accordare una protezione analoga ai prodotti agricoli o alimentari della Comunità. Ora la domanda di una registrazione relativa a una zona geografica situata in un Paese terzo, deve essere accompagnata da elementi specifici per comprovare che la denominazione in questione è protetta nel Paese d'origine. Inoltre, come per le domande provenienti da uno Stato membro dell'Ue, deve essere presentato un documento unico che descrive i principali elementi del disciplinare, quali la denominazione, la descrizione del prodotto, incluse le norme sull'etichettatura, la delimitazione geografica, la descrizione del legame fra il prodotto e l'origine geografica e il metodo di ottenimento del prodotto. Nel caso di opposizione ad una registrazione, ogni Stato membro o Paese terzo può farlo entro sei mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Ue. Può opporsi anche ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo con una dichiarazione debitamente motivata. La nuova normativa europea può essere applicata ai prodotti agricoli destinati all'alimentazione umana. Ma anche a "prodotti alimentari (birre, bevande a base di estratti di piante, prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria, biscotteria, alla pasta di mostarda e paste alimentari) e ad altri prodotti agricoli come fieno, oli essenziali, sughero, cocciniglia (prodotto grezzo di origine animale), fiori e piante ornamentali, lana, vimini e lino stigliato". Le liste possono essere estese. Nell'Ue l'Italia detiene con 155 alimenti, il primato dei prodotti di alta qualità tutelati contro imitazioni e falsi: vanno dal Parmigiano reggiano al pecorino sardo, dal pomodoro di Pachino all'uva da tavola di Canicattì e rappresentano un peso economico notevole, in quanto equivalgono a 9 miliardi, ossia al 12 per cento in valore del Pil italiano, e tra l'8 e il 10 per cento in quantità.
Fonte Il Denaro Giugno 2006 |
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