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Intesa
contraria al diritto Ue sul mercato belga della birra
Bruxelles -
Il regolamento n. 17 del Consiglio dispone che la Commissione può infliggere
ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese che infrangono le
regole del diritto comunitario della concorrenza. L'importo di tali ammende
può giungere fino al 10 per cento del fatturato realizzato durante
l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno
partecipato all'infrazione.
All'epoca dei fatti, le società Interbrew e Alken-Maes, quest'ultima nella
sua qualità di controllata del gruppo Danone, erano rispettivamente il
numero uno e il numero due sul mercato belga della birra. La Danone operava
altresì sul mercato francese della birra.
Il 5 dicembre 2001, la Commissione ha adottato una decisione con cui ha
constatato che le tre società avevano partecipato ad un'intesa nel settore
della birra venduta in Belgio. La Danone è stata considerata responsabile
tanto della propria partecipazione, quanto della partecipazione della
Alken-Maes a tale intesa e la Commissione le ha inflitto un'ammenda pari a
44,043 milioni di euro. Per la determinazione dell'importo di tale ammenda,
la Commissione ha considerato a carico della Danone la circostanza
aggravante di avere esercitato pressioni sulla Interbrew minacciando di
escluderla dal mercato francese qualora avesse rifiutato di concederle una
quota di vendite per 500 000 ettolitri di birra sul mercato belga. Secondo
la Commissione, esisteva un nesso di causalità tra la detta minaccia e
l'evoluzione della condotta anticoncorrenziale della Interbrew.
La Danone ha chiesto al Tribunale di primo grado l'annullamento della
decisione della Commissione e, in via subordinata, la riduzione
dell'ammenda.
Nella sua sentenza (causa T-38/02), il Tribunale ha respinto quasi
integralmente il ricorso della Danone.
Tuttavia, per quanto riguarda la circostanza aggravante secondo cui la
Danone aveva forzato la Interbrew a estendere la loro cooperazione, il
Tribunale ha constatato che la Commissione non ha dimostrato
sufficientemente il nesso di causalità tra la minaccia formulata e la
portata dell'intesa. Infatti, le cause della portata dell'intesa non possono
essere limitate ad una minaccia, bensì risultano dall'obiettivo di eliminare
la concorrenza, obiettivo perseguito di concerto dalle due parti
dell'intesa. Di conseguenza, la Commissione ha ingiustamente addossato alla
Danone tale circostanza aggravante.
Poiché tale errore di valutazione si ripercuote sull'importo totale
dell'ammenda da infliggere, il Tribunale ha ridotto a 42,4125 milioni di
euro l'ammenda imposta alla Danone.
Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data
della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle
questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità
europee.
Fonte Maria Cristina Coccoluto
su
www.sabaudiain.it
Novembre 2005 |