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Intesa contraria al diritto Ue sul mercato belga della birra

 

Bruxelles - Il regolamento n. 17 del Consiglio dispone che la Commissione può infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese che infrangono le regole del diritto comunitario della concorrenza. L'importo di tali ammende può giungere fino al 10 per cento del fatturato realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione.
All'epoca dei fatti, le società Interbrew e Alken-Maes, quest'ultima nella sua qualità di controllata del gruppo Danone, erano rispettivamente il numero uno e il numero due sul mercato belga della birra. La Danone operava altresì sul mercato francese della birra.
Il 5 dicembre 2001, la Commissione ha adottato una decisione con cui ha constatato che le tre società avevano partecipato ad un'intesa nel settore della birra venduta in Belgio. La Danone è stata considerata responsabile tanto della propria partecipazione, quanto della partecipazione della Alken-Maes a tale intesa e la Commissione le ha inflitto un'ammenda pari a 44,043 milioni di euro. Per la determinazione dell'importo di tale ammenda, la Commissione ha considerato a carico della Danone la circostanza aggravante di avere esercitato pressioni sulla Interbrew minacciando di escluderla dal mercato francese qualora avesse rifiutato di concederle una quota di vendite per 500 000 ettolitri di birra sul mercato belga. Secondo la Commissione, esisteva un nesso di causalità tra la detta minaccia e l'evoluzione della condotta anticoncorrenziale della Interbrew.
La Danone ha chiesto al Tribunale di primo grado l'annullamento della decisione della Commissione e, in via subordinata, la riduzione dell'ammenda.
Nella sua sentenza (causa T-38/02), il Tribunale ha respinto quasi integralmente il ricorso della Danone.
Tuttavia, per quanto riguarda la circostanza aggravante secondo cui la Danone aveva forzato la Interbrew a estendere la loro cooperazione, il Tribunale ha constatato che la Commissione non ha dimostrato sufficientemente il nesso di causalità tra la minaccia formulata e la portata dell'intesa. Infatti, le cause della portata dell'intesa non possono essere limitate ad una minaccia, bensì risultano dall'obiettivo di eliminare la concorrenza, obiettivo perseguito di concerto dalle due parti dell'intesa. Di conseguenza, la Commissione ha ingiustamente addossato alla Danone tale circostanza aggravante.
Poiché tale errore di valutazione si ripercuote sull'importo totale dell'ammenda da infliggere, il Tribunale ha ridotto a 42,4125 milioni di euro l'ammenda imposta alla Danone.
Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.



Fonte Maria Cristina Coccoluto su www.sabaudiain.it

Novembre 2005

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