Confagricoltura,
da oggi la birra diventa prodotto agricolo
La birra diventa prodotto agricolo da
oggi in base al decreto ministeriale 212/2010 che permette alle aziende
produttrici la materia prima, l'orzo, di creare una malteria o un birrificio
aziendale e di considerare la produzione di questa bevanda e del malto
attivita' agricole connesse e soggette a tassazione piu' vantaggiosa,
calcolata sulla base del reddito agrario. Lo si legge in una nota della
Confagricoltura. "Per la produzione di birra servono varieta' specifiche di
orzo selezionate per il malto che sono a semina primaverile, ma anche
autunnali nelle zone temperate del Centro-Sud. Il nostro Paese e'
deficitario ed importatore di queste varieta', ma nulla vieta ad alcune
aziende agricole di produrre dall'orzo alla birra, in un'ottica di qualita'.
E quello dei "birrifici agricoli" e' un fenomeno in crescita nelle campagne,
ancor piu' grazie alle nuove disposizioni normative - continua la nota - Il
decreto prevede che le produzioni del malto e della birra, ma anche della
grappa, del pane e degli altri prodotti di panetteria freschi (e poi farina
o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in
guscio) sono, a tutti gli effetti, attivita' connesse a quella agricola. E'
importante anche la produzione di grappa nelle aziende vitivinicole, che
utilizza le vinacce delle proprie uve da vinificazione. Va sottolineato che,
per essere considerate attivita' connesse, i malti per la birra, le vinacce
per la grappa, le farine per i pani, vanno ricavati prevalentemente (51%) da
orzi, uve e cereali prodotti in azienda". Finalmente "e' stato definito -
conclude la nota - che per avere una birra, una grappa, un pane di qualita'
sono necessarie materie prime di qualita', con una complementarieta'
importante che da' modo alle imprese agricole di ampliare l'offerta
produttiva".
Fonte AGI
Tasse light per
chi produce pane, grappa, malto e birra
Molte conferme, con
alcune novità. La tassazione agricola si estende a nuovi prodotti agricoli.
Confermate le agevolazioni fiscali per molti dei prodotti agricoli elencati
nei precedenti provvedimenti.
Tra i nuovi prodotti che faranno parte del settore agricolo e della
conseguente tassazione agevolata, fanno il loro debutto, la farina o gli
sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta in
guscio commestibile, il malto, e la produzione di prodotti di panetteria
freschi.
Con decreto del 5 agosto 2010, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 212 del
10 settembre, sono stati infatti individuati i beni che possono essere
oggetto delle attività agricole connesse, previste all'articolo 32, comma 2,
lettera c del Tuir.
La nuova tabella di beni soggetti a tassazione agricola (allegata al
decreto) avrà effetto, di norma, a partire dal 2010. Diventa quindi più
leggera la tassazione fiscale per i produttori dei nuovi beni individuati
dal provvedimento che sostituisce il precedente dell'11 luglio 2007. Fanno
parte della tabella la produzione di: carni e prodotti della loro
macellazione, carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami,
succhi di frutta e di ortaggi, olio di oliva e di semi oleosi, olio di semi
di granturco, prodotti di panetteria freschi, vini, grappa, aceto, sidro e
altri vini a base di frutta, malto e birra, pesce, crostacei e molluschi.
Una delle novità riguarda il pesce ed altri prodotti del mare. In
particolare, è stata aggiunta la voce "produzione" alla vecchia
denominazione che elencava i prodotti agevolati, con l'effetto di ampliare
notevolmente il raggio d'azione dei benefici fiscali. La nuova denominazione
è ora la seguente: «produzione e conservazione di pesce, crostacei e
molluschi, mediante congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura,
salatura, immersione in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di
pesce».
Come si è detto, sono stati confermati molti dei prodotti rientranti nel
precedente decreto ministeriale dell'11 luglio 2007, le cui disposizioni
hanno avuto effetto a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2006. Per i contribuenti con esercizio che coincide con
l'anno solare, il decreto del 2007, ha perciò avuto effetto per il triennio
2007-2009. La modifica della vecchia tabella si è resa necessaria a seguito
della proposta del ministro delle Politiche agricole, espressa con nota 6180
del 20 aprile 2010.
Le attività agricole
sono state individuate sulla base della classificazione delle attività
economiche "Ateco 2007", approvata con provvedimento del direttore delle
Entrate del 16 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 296 del
21 dicembre 2007.
Come stabilito dall'articolo 3 del decreto, le nuove norme hanno effetto dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. Di
conseguenza, per i soggetti con periodo d'imposta che coincide con l'anno
solare, persone fisiche e soggetti collettivi compresi, le agevolazioni
fiscali scattano già a partire dall'anno 2010. Grazie al nuovo
provvedimento, per questi contribuenti, la tassazione avverrà pertanto sulla
base delle norme previste in materia di reddito agrario e non sulla base
degli effettivi ricavi meno i costi sostenuti.
Il reddito agrario è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei
terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione
impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di
attività agricole su di esso.
Sono considerate attività agricole, tutte quelle – in base al terzo comma
dell'articolo 2135 del Codice civile – dirette alla manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione,
ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla
coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con
riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri
previsti per la tassazione del reddito agrario, con decreto del Ministro
dell'Economia, su proposta delle Politiche agricole.
L'elenco
- Produzione di carni
e prodotti della
loro macellazione
(10.11.0 - 10.12.0)
- Produzione di carne essiccata, salata o affumicata, salsicce e salami (ex
10.13.0)
- Lavorazione e conservazione delle patate, escluse le produzioni di purè di
patate disidratato,
di snack a base di patate,
di patatine fritte e la sbucciatura industriale
delle patate (ex 10.31.0)
- Produzione di succhi di frutta e di ortaggi (10.32.0)
- Produzione
e conservazione di frutta
e di ortaggi (10.39.0)
- Produzione di olio
di oliva e di semi oleosi (01.26.0 - 10.41.1 - 10.41.2)
- Produzione di olio di semi
di granoturco – olio di mais – (ex 10.62.0)
- Trattamento igienico
del latte e produzione
dei derivati del latte (01.41.0 - 01.45.0 - 10.51.1 - 10.51.2)
- Lavorazione delle granaglie (da 10.61.1 a 10.61.3)
- Produzione di farina o sfarinati di legumi da granella secchi, di radici o
tuberi o di frutta in guscio commestibile (ex 10.61.4)
- Produzione di prodotti di panetteria freschi (10.71.1)
- Produzione di vini
(01.21.0 - 11.02.1 - 11.02.2)
- Produzione di grappa
(ex 11.01.0)
- Produzione di aceto
(ex 10.84.0)
- Produzione di sidro
e di altri vini a base
di frutta (11.03.0)
- Produzione di malto (11.06.0) e birra (11.05.0)
- Disidratazione di erba medica (ex 10.91.0)
- Lavorazione, raffinazione
e confezionamento del miele (ex 10.89.0)
- Produzione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi, mediante
congelamento, surgelamento, essiccazione, affumicatura, salatura, immersione
in salamoia, inscatolamento, e produzione di filetti di pesce (ex 10.20.0)
- Manipolazione dei prodotti derivanti dalle coltivazioni di cui alle classi
01.11, 01.12 e 01.13, nonché di quelli derivanti dalle attività di cui ai
sopraelencati gruppi e classi
Fonte Il Sole 24 Ore
Settembre 2010
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