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Alla birra «Bud» made in USA non resta che il boccale della staffa!

In Germania e in Austria, la Anheuser-Busch non può far registrare il termine ¿budweiser¿ come marchio comunitario della birra.

La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 29 luglio 2010 (causa C-214/09), ha di fatto bloccato la registrazione comunitaria del marchio “budweiser” in Germania e in Austria da parte del produttore mondiale di birra Anheuser-Busch.

La decisione dei giudici europei pone fine ad una lunga battaglia legale intercorsa tra la società americana Anheuser-Busch Inc. - che aveva chiesto la registrazione del segno denominativo “budweiser”, come marchio comunitario della birra e delle bevande al malto alcoliche e analcoliche - e la ceca Budějovický Budvar, národní podnik (in prosieguo, solo Budvar), che si era opposta alla registrazione rivendicando, dal canto suo, l’anteriorità del suo marchio internazionale “budweiser”, tutelato in Germania ed in Austria.

Dopo la sentenza del 29 luglio 2010 (causa C-214/09) della Corte UE, se vi troverete in una birreria tedesca o austriaca ed ordinerete una “Budweiser”, al vostro tavolo dovrebbe arrivare la birra del produttore boemo "Budejovicky Budvar" e non l’americanissima "Bud" del gruppo Anheuser-Busch, la più importante azienda statunitense produttrice di bevande alcoliche e analcoliche.

Per questa volta la Anheuser-Busch, appartenente al gruppo belga-brasiliano Inbev, esce sconfitta ma la disputa con la Budějovický Budvar sui diritti di utilizzo del nome "Budweiser" si svolge in differenti Paesi.

 

L’origine della controversia: la domanda di registrazione del marchio proposta all’UAMI

Nel 1996 la società statunitense ha chiesto all'Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) – da ora UAMI - la registrazione del segno denominativo “budweiser”, come marchio comunitario della birra e delle bevande al malto alcoliche e analcoliche.

In particolare, nella sua domanda presentata il 1° aprile 1996, la Anheuser-Busch (sede a Saint Louis, USA), richiedeva all’UAMI la registrazione, come marchio comunitario, del segno denominativo “budweiser”, per prodotti della classe 32 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, corrispondenti alla seguente descrizione: “birra, ale, porter, bevande al malto alcoliche e analcoliche”.

Il 28 settembre 1999 la Budvar ha proposto opposizione avverso la registrazione del marchio richiesto per la totalità dei prodotti considerati, facendo valere, ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. a) e b), del Regolamento n. 40/94/CE, da una parte, l’esistenza di tre marchi, ossia:

- il marchio internazionale denominativo BUDWEISER (R 238 203; in prosieguo: il “marchio R 238 203”), registrato per il prodotto “birra di ogni genere”, con effetto in Germania, Austria, Benelux e Italia,

- il marchio internazionale figurativo contenente i termini “Budweiser Budvar” (n. 674 530; in prosieguo: il “marchio n. 674 530”), registrato per i prodotti “malto” e “birra”, con effetto in Austria, Benelux, Francia e Italia, nonchè

- il marchio internazionale figurativo contenente i termini “Budweiser Budvar” (n. 614 536; in prosieguo: il “marchio n. 614 536”), registrato per il prodotto “birra”, con effetto in Germania, Austria, Benelux, Francia e Italia.

Dall’altra parte, la Budvar ha fatto valere, ai sensi dell’art. 8, n. 4, del regolamento n. 40/94/CE, numerose denominazioni di origine contenenti il termine “budweiser”.

Sulle questioni proposte, l’UAMI, in momenti diversi:

- accoglieva dapprima l’opposizione della Budvar dichiarando che in Austria ed in Francia sussisteva un rischio di confusione tra il marchio di cui era chiesta la registrazione ed il marchio n. 674 530 (decisione del 10 giugno 2004);

- poi, accoglieva il ricorso della Anheuser-Busch contro la decisione del 10 giugno 2004, con la motivazione che il marchio n. 674 530 era tutelato nei due Stati membri summenzionati solo a decorrere dal deposito della richiesta di marchio comunitario considerata, e rinviava la pratica dinanzi alla divisione di opposizione (decisione dell’11 luglio 2005);

- ancora, accoglieva nuovamente l’opposizione della Budvar (nell’occasione, ritenendo insufficiente la prova dell’uso del marchio R 238 203, la divisione di opposizione dell’UAMI ha limitato la sua analisi al marchio n. 614 536) affermando che in Germania, Austria, Benelux, Francia e Italia, sussisteva un rischio di confusione tra il marchio richiesto e detto marchio anteriore (decisione del 22 dicembre 2005);

- infine, respingeva il ricorso della Anheuser-Busch contro la decisione 22 dicembre 2005 concludendo che, per i prodotti “birra, ale, porter, bevande al malto alcoliche” l’opposizione poteva essere accolta ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. a), del regolamento n. 40/94 e che, per i rimanenti prodotti (“bevande analcoliche”), in considerazione dell’identità dei marchi e delle manifeste somiglianze tra i prodotti, l’opposizione poteva essere accolta ai sensi del n. 1, lett. b), di detto articolo (la citata decisione controversa del 20 marzo 2007).

In altre parole, con la decisione del 20 marzo 2007 (procedimento R 299/2006-2) la “seconda commissione di ricorso” dell’UAMI respingeva la domanda di registrazione presentata dalla Anheuser-Busch in ragione dell’identità del marchio richiesto con il marchio anteriore della Budvar e per le manifeste somiglianze tra i prodotti considerati.

Il procedimento dinanzi al Tribunale UE e la sentenza impugnata

La decisione dell’UAMI è stata confermata dal Tribunale di primo grado della Comunità europea il quale, con la sentenza del 25 marzo 2009 (causa T-191/07, Anheuser-Busch/UAMI – Budějovický Budvar), ha ritenuto che potesse ricorrere il rischio di confusione tra il marchio europeo in corso di registrazione e il preesistente marchio internazionale registrato dalla società ceca.

Nell’occasione il Tribunale UE aveva accertato la precedenza temporale, anche in termini di uso, del marchio europeo della “la sovrana delle birre” e respingento il ricorso della Anheuser-Busch.

Quindi, al colosso americano non è rimasto che impugnare la sentenza del 25 marzo 2009 (causa T-191/07) dinanzi alla Corte UE, sostenendo che la tutela del marchio anteriore fosse decaduta perché la società ceca non aveva presentato la prova del rinnovo nel termine imposta dall’UAMI.

 

La sentenza del 29 luglio 2010 (causa C-214/09) della Corte UE: in Germania e in Austria, il produttore ceco Budvar vince contro gli USA

Come accennato la questione è stata decisa dalla Corte Ue che, in buona sostanza, ha confermato la sentenza del Tribunale di primo grado dell’UEche a sua volta aveva confermato la decisione dell’UAMI di non registrare come marchio comunitario il termine "Budweiser" in favore del gruppo americano Anheuser-Busch, in particolare per la birra.

Come si è in parte accennato, nel caso in esame hanno trovato applicazione, innanzitutto, le disposizioni del Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1) - successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento 207/2009/CE – ed in particolare l’art. 8, intitolato “Impedimenti relativi alla registrazione”, che al suo n. 1 così dispone: “In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore il marchio richiesto è escluso dalla registrazione:

a) se esso è identico al marchio anteriore e se i prodotti o servizi per i quali il marchio è stato richiesto sono identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio anteriore è tutelato;

b) se a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore”.

Il contesto normativo di riferimento è completato dal Regolamento di attuazione del 1995 (Regolamento 2868/1995/CE) e dalle modifiche ad esso apportate dal Regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 2005, n. 1041 (Regolamento di attuazione del 2005).

La Corte UE ha respinto in toto l’impugnazione con cui la Anheuser-Busch aveva domandato l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 25 marzo 2009 (causa T-191/07), sostenendo, in particolare, che la Budvar non era obbligata a presentare spontaneamente la prova del rinnovo del suo marchio anteriore, nonostante la tutela fosse scaduta, tra la data del deposito dell’atto di opposizione e la fine di tale termine.

Infatti, secondo la Corte, la Budvar avrebbe dovuto presentare tale prova solo se l'UAMI ne avesse fatta espressa richiesta (cosa che quest’ultimo non ha però fatto).

Inoltre, le nuove regole relative alla produzione delle prove, entrate in vigore nel 2005 (Regolamento 1041/2005/CE), che ormai prevedono un obbligo esplicito per l’opponente di presentare la prova del rinnovo del suo marchio anteriore, non sono applicabili retroattivamente nel caso di specie.

Pertanto, la Budějovický Budvar ha potuto presentare il certificato del rinnovo del marchio successivamente a tale termine.

Tutto ciò vuol dire che la "Bud" potrà essere venduta solo negli Stati dell’Unione nei quali il marchio della birra ceca non è protetto ed in ogni caso, non in Germania e Austria, dove la Budvar è riuscita a dimostrare la sua presenza su quei mercati prima della richiesta di un marchio comunitario da parte della più blasonata compagnia USA.

La lunga guerra dell’American Bud contro la Budvar ceca

La sentenza del 29 luglio scorso (causa C-214/09) della Corte UE rappresenta solo uno dei capitoli della lunga querelle che ha visto contrapposte le due suddette società.

In realtà, quella intrapresa dalla società del Missouri - “anche” nei confronti della Budějovický Budvar – è solo una delle numerose battaglie di una vera e proprio guerra per il riconoscimento del marchio in tutto il mondo.

La fondazione della Anheuser-Busch risale al 1860 allorquando un facoltoso produttore di sapone di origine tedesca di nome Eberhard Anheuser divenne proprietario di una distilleria.

Alla sua morte (1880) gli successe il genero, Adolphus Busch, unitosi all'impresa nel 1869, al quale si deve l’introduzione sul mercato del marchio Budweiser (1876) e della prima cola dell’azienda (1877), battezzata King Cola.

Nel 1957 l’azienda diviene il più grande fabbricante di birra negli USA, nel 1981 viene costituita la Anheuser-Busch International, Inc. (per le operazioni internazionali) e nel 2008 avviene la fusione con il colosso belga InBev, da cui nasce la Anheuser-Busch InBev: ciò nonostante la AB e la InBev continuano ad operare, ancora oggi, con i propri marchi in condizione di sussidiarietà rispetto alla nuova capogruppo originatasi dall’operazione di fusione.

Come ha dichiarato qualche tempo fa ha detto Stephen J. Burrows, presidente e chief executive officer di Anheuser-Busch International, Inc. "Fin da quando Anheuser-Busch ha cominciato a produrre la Budweiser nel 1876, abbiamo sostenuto investimenti significativi nello sviluppo del marchio in tutto il mondo": in occasione della vertenza relativa all’utilizzo del marchio in Svezia Burrows affermò che "Anheuser-Busch ritiene che Budvar stia cercando di capitalizzare i proventi su questo marchio famoso in tutto il mondo e, per quanto ci riguarda, è nostro dovere, nei confronti di azionisti e dipendenti, tutelare aggressivamente i nostri marchi commerciali da questo e altri tipi di violazioni."

Invero, l’esito dei giudizi celebrati tra i due antagonisti ha visto prevalere ora l’uno ora l’altro, con un numero maggiore di vittorie a favore della compagnia statunitense, come per esempio in Finlandia, Svezia, Danimarca, Italia (sentenza della Corte d’appello di Milano) e Spagna, dove la Budvar è stata non può più usare i marchi Budweiser e Bud per le sue birre né sulle etichette apposte sulle bottiglie o stampigliate sulle lattine, né per l’impachettamento o per la pubblicità.

Tra le sentenze più recenti, in particolare, ricordiamo quella del Tribunale UE del 12 giugno 2007 (cause riunite da T-53/04 a T-56/04, T-58/04 e T-59/04; cause riunite T-57/04 e T-71/04; cause riunite da T-60/04 a T-64/04): in questo caso, il Tribunale UE aveva respinto il ricorso della Budvar nei procedimenti che la opponevano alla Anheuser-busch sulla registrazione di marchi denominativi comunitari “Budweiser” e “Bud”.

Tra il 1996 e il 1998 la società americana aveva chiesto all’UAMI la registrazione come marchi comunitari dei segni denominativi “Budweiser” e “Bud” e di un segno figurativo comprensivo, in particolare, del termine “Budweiser”, per vari prodotti come la cartoleria, il materiale per pulizia, l’abbigliamento, la pasticceria e i dolciumi; tale ultima domanda riguardava, inoltre, i seguenti prodotti appartenenti alla classe 32: “Birra, ale, porter, bevande di malto alcoliche e analcoliche”.

Nell’occasione, la Budvar si era opposta alla registrazione dei marchi comunitari per tutti i prodotti richiesti in quanto aveva effettuato precedentemente denominazioni d’origine per la “birra”, ai sensi dell’accordo di Lisbona, e un marchio internazionale denominativo “Budweiser”, registrato per “birra di ogni tipo”.

In definitiva, nella sentenza del 12 giugno 2007, il Tribunale UE, da un lato, aveva dichiarato che le denominazioni d’origine rivendicate dalla Budvar erano tutelate, ai sensi dell’accordo di Lisbona, solo per quanto riguardava la birra e i prodotti simili, mentre dall’altro, tuttavia, aveva rilevato che il diritto francese permette una tutela più ampia quando i prodotti controversi sono differenti.

Per poter beneficiare di questa tutela più ampia, la società Budvar avrebbe dovuto dimostrare che l’uso da parte della Anheuser-Busch dei segni oggetto della controversia è in grado di deviare o indebolire la notorietà in Francia delle denominazioni d’origine di cui trattasi.

Il Tribunale UE, confermando le decisioni dell’UAMI, concludeva che la Budvar:

- non era riuscita a dimostrare che le menzionate denominazioni d’origine fossero notorie in Francia;

- non aveva dimostrato (pur volendo supporre che in Francia tali denominazioni fossero notorie) in che modo la notorietà delle denominazioni d’origine verrebbe deviata o indebolita qualora la Anheuser-Busch fosse autorizzata a usare i segni controversi per i prodotti specifichi richiesti.

(Corte Giust. CE Sentenza 29/07/2010, n. C-214/09)

Fonte http://www.ipsoa.it/PrimoPiano/Impresa/alla_bud_made_in_usa_non_resta_che_il_boccale_della_staffa_id1000883_art.aspx

Agosto 2010

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Ultimo Aggiornamento: 04/01/2016 11.19

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